N97 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall’art. 62, commi 3-6, della L.P. 30/12/2014, n. 14; dall'art. 39, commi 2 e 3, della L.P. 29/12/2016, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 8 - Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità

1. Oltre agli aiuti previsti da questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori la Provincia può concedere contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti fino a cinque anni, a decorrere dalla costituzione dell'impresa. Per l'imprenditorialità giovanile e femminile si applica l'articolo 24-quater.

1-bis. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo.

2. La Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie a favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori ai sensi dell'articolo 34-quater.

3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo individuato dalla deliberazione prevista dall'articolo 35, comunque non superiore a dodici mesi.

4. Abrogato"

Dalla redazione