Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-undecies - Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) progetti di articolazione organizzativa dell’attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro;

b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell’attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;

c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all’istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall’articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L’aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), previo parere dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell’iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni."

Dalla redazione