Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 01/07/2013, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-quater-decies - Distretti

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e j), la Provincia riconosce e promuove l'aggregazione delle imprese in distretti, finalizzati a sviluppare una progettualità strategica in conformità agli obiettivi della programmazione, volta a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico, anche sul piano occupazionale, attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze.

2. Per i fini di questa legge, per distretti s'intendono le aggregazioni d'imprese secondo legami di affinità tematico-settoriale e territoriale, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere correlate rilevanti per l'economia provinciale, e aperte alla libera adesione delle imprese di tutti i settori economici e di altri enti pubblici e privati.

3. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Provincia promuove:

a) specifici interventi, sia nella forma di incentivi alle imprese, sia attraverso la promozione di azioni, progetti e servizi, finalizzati allo sviluppo della competitività, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle aziende aderenti, alla sostenibilità ambientale, nonché, ove necessario, alla riconversione produttiva e occupazionale del distretto;

b) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa da realizzarsi anche attraverso codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti, in coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese);

c) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare, nonché a contrastare la discriminazione sui luoghi di lavoro, nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 22-bis.

4. I criteri d'individuazione dei distretti nonché gli interventi di sostegno agli stessi sono stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35, anche attraverso il riconoscimento di ordini di priorità o di maggiorazioni di agevolazione alle imprese aderenti ai distretti medesimi.

5. Gli interventi per la realizzazione delle iniziative di sviluppo dei distretti previste dal comma 3 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

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