N67 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 43 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A sono autorizzate le nuove spese come, indicate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di Spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 1999-2001 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3."

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