N59 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; modificato dall’art. 9, comma 4, della L.P. 31/05/2012, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-novies - Aiuti per le reti d’impresa

1. Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009.

2. Per favorire la nascita delle aggregazioni, in favore dell’organo comune possono essere accordati per l’esecuzione del contratto di rete contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza effettivamente sostenute per giungere alla sottoscrizione del contratto di rete;

b) fino al 50 per cento del valore di costituzione della quota di fondo patrimoniale comune destinata a:

1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell’articolo 24-sexies, comma 1-bis;

2) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;

3) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell’ambito del progetto di rete;

4) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell’ambito del progetto di rete;

5) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

3. Per accedere alle misure di agevolazione previste da questo articolo il contratto di rete deve risultare regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

4. I contributi previsti da questo articolo sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis)."

Dalla redazione