Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.P. 1° agosto 2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 10-bis - Agevolazioni sull’IRAP

1. La legge finanziaria provinciale può individuare specifiche agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall’articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, a favore dei beneficiari indicati nell’articolo 2."

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