Articolo modificato dall'art. 52, comma 6, della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35.

3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle agevolazioni di cui alle leggi provinciali indicate all'articolo 38.

5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono comunque essere esaminate ai sensi della presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'interessato. In tal caso le domande devono essere integrate con la documentazione richiesta.

6. Ove necessario la Giunta provinciale propone l'adeguamento delle convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso.

7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

7-bis. Ove siano decorsi venticinque anni dalla data di iscrizione del vincolo di destinazione relativo ad aree apprestate dalla Provincia, o con l'intervento finanziario della stessa, sulla base di leggi regionali e provinciali antecedenti all'entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Provincia medesima, su richiesta dell'interessato, con apposito provvedimento, consente la cancellazione dei predetti vincoli. A seguito della cancellazione dei vincoli non devono più essere richiesti alla Provincia i nulla osta o gli assensi comunque denominati previsti dalla medesima normativa per il trasferimento delle predette aree."

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