Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L.P. 06/08/2019, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 34-sexies - Strumenti a favore della finanza d'impresa

1. La Provincia promuove interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale mediante l'introduzione di nuovi modelli di sostegno e l'istituzione di nuove possibilità per il finanziamento e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso la partecipazione a fondi di garanzia.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia promuove accordi con enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie."

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