Articolo inserito dall'art. 71, comma 10, della L.P. 27/12/2010, n. 27; sostituito dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13/05/2020, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 19-bis - Misure per accrescere la qualificazione delle imprese

1. Per accrescere la qualificazione delle imprese del territorio, anche operanti nel settore agricolo, la Provincia sostiene l'inserimento al loro interno di figure altamente qualificate, anche nel campo della ricerca.

2. La Provincia, inoltre, promuove forme di consulenza e affiancamento di soggetti qualificati in processi di sviluppo aziendale, per il perseguimento dei fini del comma 1.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 sono concessi anche sotto forma di buoni. Con la deliberazione di cui all'articolo 35 sono definiti i criteri per la concessione degli aiuti."

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