N120 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11/07/2018, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 22-bis - Responsabilità sociale dell'impresa

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa e all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli tra le parti sociali per la definizione di progetti innovativi di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e all'adozione di piani di flessibilità aziendale in funzione della conciliazione famiglia - lavoro anche per quanto attiene il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo di maternità, di paternità o parentale. La sottoscrizione di protocolli è promossa dalla Provincia anche per favorire la partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali.

3. Per favorire il corretto svolgimento degli scambi commerciali, la Provincia promuove inoltre la sottoscrizione di protocolli e intese che coinvolgono le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali per l'adozione, da parte degli operatori economici, di un codice etico per la diffusione di buone prassi finalizzate all'affermarsi di tempi contrattuali congrui e al rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

4. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge per agevolare le imprese che uniformano la loro attività ai principi previsti da questo articolo."

Dalla redazione