N115 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 7-ter - Aiuti per il reinvestimento degli utili

1. Per favorire comportamenti aziendali virtuosi per lo sviluppo del capitale umano, sociale e fisso, la Provincia sostiene progetti di reinvestimento degli utili. A tal fine possono essere concessi contributi a fronte di spese per:

a) la formazione dei dipendenti, l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività e l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati;

b) gli investimenti per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglia - lavoro e di servizi di prossimità, per l'ottenimento della certificazione family audit e gli investimenti destinati all'economia della condivisione;

c) gli investimenti e i servizi innovativi, l'industrializzazione di progetti di ricerca, di prototipi o di brevetti e le missioni all'estero.

2. I contributi sono concessi in compensazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi con riguardo in particolare ai limiti e alle misure d'intervento, che non devono comunque superare il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). In ogni caso è fatto salvo il divieto di cumulo con altre agevolazioni anche previste da questa legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8."

Dalla redazione