Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; sostituito dall’art. 62, comma 19, della L.P. 30/12/2014, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-decies - Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. In conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti, con un'intensità di aiuto non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

2. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e le spese ammissibili."

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