N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 20, comma 4, della L.P. 11/06/2019, n. 2; modificato dall’art. 20, comma 1, della L.P. 28/12/2020, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 14-ter - Accordi con altre istituzioni

1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati."

Dalla redazione