Articolo modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 28/03/2009, n. 2; dall'art. 46, comma 1, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 4, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 3 - Aiuti per investimenti fissi

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture.

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