N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 112, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; dall’art. 25, comma 1, della L.P. 12/09/2008, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 9 - Misure di intervento

1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "de minimis".

3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica, fino al 15 per cento oltre le misure massime previste in equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da notificare alla Commissione europea.

4. Per attività sostitutive, l'aiuto all'investimento può essere maggiorato del 10 per cento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa dell'Unione europea. Attività sostitutive sono la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali derivanti, in modo significativo, dall'assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione.

5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri possono essere concessi contributi fino al 40 per cento della spesa.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca, su conforme parere degli esperti di cui all'articolo 5, comma 1, in ordine alla sussistenza delle condizioni individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 35, può essere elevata fino al 20 per cento dell'investimento in caso di insuccesso della ricerca.

7. Gli aiuti di cui all'articolo 7 sono determinati nella misura massima del 50 per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo.

8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione di cui all'articolo 35.

8-bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35 e su richiesta dei beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse."

Dalla redazione