Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 21/12/2007, n. 23 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 4-quater - Modalità di adozione del regolamento

1. Il regolamento previsto dall'articolo 3 bis è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione del regolamento medesimo."

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