Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 11 - Autorizzazione di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990."

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