Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 7 - Progetti per la sistemazione di aree dissestate

1. In relazione ad accertate necessità di recupero ambientale ed in armonia con gli obiettivi e le indicazioni della programmazione provinciale, la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, per l'attività di cava, e il Consiglio provinciale delle miniere, per l'attività mineraria, adotta progetti per il recupero e la sistemazione di aree dissestate, ivi comprese le discariche, da attività estrattive già cessate ed esterne alle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 marzo 1980, n. 6, lettera b) ed l), e che non rivestono ulteriore interesse estrattivo. Nei progetti sono individuate in particolare le opere di sistemazione da effettuare, i relativi costi, le modalità ed i tempi di realizzazione previsti, nonché, per le opere eseguite dai proprietari ai sensi del terzo comma del presente articolo i finanziamenti provinciali ed i conseguenti rapporti finanziari.

2. Le sistemazioni da realizzare nelle singole aree sono determinate tenendo conto in particolare dell'esigenza di ridurre le situazioni di eventuale pericolo e di rimodellare la morfologia alterata, restituendo le aree a verde o ad altri utilizzi compatibili con le esigenze ambientali, nonché delle eventuali proposte od osservazioni avanzate dal proprietario.

3. Gli interventi possono essere eseguiti dal proprietario sulla base dei un'apposita convenzione con la Provincia la quale prevede anche le forme e l'ammontare della spesa a carico della Provincia all'esecuzione dell'opera. In mancanza di accordo la Provincia, tramite i propri uffici, provvede all'esecuzione dei lavori anche in concorso con le amministrazioni comunali competenti per territorio, previa espropriazione dell'area. Tali lavori saranno eseguiti in via prioritaria ricorrendo a progetti speciali da affidare all'Agenzia del lavoro ai sensi del quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

4. Le opere di sistemazione finale del suolo e di recupero ambientale, ivi compreso l'eventuale asporto del materiale già abbattuto o comunque risultante dai lavori di sistemazione di quelle cave già autorizzate in via provvisoria ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, la cui area utilizzata non sia prevista dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, devono essere iniziate entro dodici mesi ed eseguite entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal titolare dell'autorizzazione provvisoria a proprie spese secondo le disposizioni degli uffici di sorveglianza di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.

5. Le sistemazioni di cui al comma precedente sono disposte dai suddetti uffici che, tenuto conto del progetto eventualmente presentato dall'interessato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentito il sindaco, stabiliscono le opere da eseguirsi e i relativi tempi per la loro realizzazione, esercitando inoltre l'attività di controllo sulla corretta esecuzione delle opere di cui sopra."

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