Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 3 - Ricerca mineraria di base

1. La ricerca mineraria di base consiste nella raccolta di dati, documentazione e bibliografia geomineraria, nonché in indagini, analisi e studi sistematici di carattere geofisico, geochimico, idrologico e giacimentologico e nella relativa elaborazione cartografica.

2. In attuazione del piano di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale promuove le attività di cui al comma precedente utilizzando le strutture della Provincia ovvero affidando sulla base di apposite convenzioni incarichi, a professionisti, istituti, enti e società di ricerca.

3. I proprietari, i possessori, nonché i conduttori dei fondi interessati dai lavori di ricerca di cui al presente articolo non possono opporsi allo svolgimento degli stessi. Nei loro confronti si applica l'articolo 29-ter della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di danni arrecati alla proprietà, il diritto al risarcimento è esteso ai possessori nonché ai conduttori dei fondi."

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