Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 1 - Finalità

1. La presente legge è rivolta a favorire, in armonia con la programmazione provinciale, con la pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonché con la necessità di miglioramento delle condizioni dell'igiene del lavoro e di tutela delle imprese, la conoscenza delle risorse minerarie nel territorio provinciale, la loro valorizzazione ai fini economici e sociali nonché particolari interventi nel settore delle cave."

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