N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La rubrica dell'articolo 36-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese  è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 36-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:"

3. Il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.""

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