Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del D. Pres.P. 28/11/2022, n. 14-71/Leg., a decorrere dal 16/12/2022, così recitava:

“Art. 8 - Autorizzazioni per collezionisti occasionali

1. Il dirigente del servizio geologico della Provincia è autorizzato a rilasciare autorizzazioni all'estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili con validità limitata, a favore di collezionisti occasionali non residenti in provincia di Trento.

2. Le autorizzazioni, che saranno rilasciate senza limitazione di numero con le modalità previste dal precedente articolo 6, riporteranno il nome del titolare, il periodo di validità ed i limiti territoriali entro i quali l'attività di estrazione e di raccolta potrà essere esercitata.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno essere rilasciate al medesimo collezionista per più di due volte nell'arco di dodici mesi e la loro validità non potrà eccedere complessivamente il periodo di trenta giorni.

4. A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.”

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