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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 7 - Attuazione degli interventi mediante affidamento
1. Alla progettazione e all’attuazione degli interventi, la Giunta provinciale provvede, di regola, in relazione alle finalità sociali di cui all’articolo 1, mediante l’affidamento tramite apposite convenzioni con i comuni o loro consorzi, cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi e cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività.
1-bis. Per l’attuazione degli interventi tramite i soggetti convenzionati sono utilizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche e al contempo delle richieste d’intervento inoltrate dagli enti.
1-ter. I soggetti convenzionati assumono i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili, anche in relazione al grado di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro ordinario e alle modalità di attivazione. Tra i criteri di selezione del lavoratore può essere compreso, purché non abbia carattere prevalente rispetto agli altri criteri, l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale la commissione provinciale per l'impiego stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa. La permanenza nel sistema dei lavori socialmente utili non può eccedere il momento di raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.
1-quater. I lavoratori indicati nel comma 1 ter sono inquadrati nell’ambito di un comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, per realizzare gli interventi previsti da questa legge. Per le mansioni ad essi attribuite resta ferma l’applicazione del principio dell’equivalenza delle mansioni previsto dall’articolo 2103 del codice civile.
2. Fatta salva la normativa in materia i lavori pubblici, nei casi stabiliti nel piano annuale di cui all’articolo 4 può farsi luogo all’affidamento mediante contratti di appalto anche in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti, diverse da quelle individuate nel comma 1.
3. Gli interventi e la relativa progettazione esecutiva, nonché la conseguente attività di manutenzione e gestione, ove previsto dal programma annuale di cui all’articolo 4, possono altresì costituire oggetto di concessione amministrativa di beni pubblici di servizi ovvero di costruzione e gestione di opere. In tali ipotesi, il concessionario è scelto tra i soggetti di cui al comma 1, in relazione alle finalità ivi indicate, salvo ricorrano specifiche ragioni individuate dal piano medesimo.
4. Qualora l’affidamento di cui al comma 3 abbia ad oggetto anche la progettazione esecutiva, l’attività di esecuzione è subordinata all’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale."
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