Articolo modificato dall’art. 2, comma 1, della L.P. 08/05/1995, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20, così recitava:

“Art. 3 (Piano triennale degli interventi) — 1. La Giunta provinciale approva un piano triennale, predisposto dal servizio istituito a norma dell’articolo 5, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali confederali provinciali maggiormente rappresentative. Tale piano individua gli interventi nell’ambito delle previsioni dell’articolo 2, ne determina le priorità e la successione temporale, definisce l’ammontare presunto della spesa. Un’apposita sezione del piano è dedicata agli interventi di cui alla lettera f) dell’articolo 2.

2. I comuni, singoli o associati, interessati alla realizzazione degli interventi individuati dall’articolo 2 su proprio territorio, possono inviare al servizio istituito a norma dell’articolo 5, adeguata richiesta motivata.

3. I comuni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 sono tenuti ad esprimere parere sul piano triennale entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale può provvedere comunque all’approvazione.

4. La Giunta provinciale può deliberare altresì l’adeguamento del piano previsto nel comma 1.”

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