Articolo abrogato dall’art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20, così recitava:

“Art. 6 (Nomina del dirigente del servizio) — 1. In sede di prima istituzione, al servizio di cui all’articolo 5 può essere preposto, anche in deroga ai requisiti dell’articolo 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, un dirigente nominato con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Presidente della Giunta sentito l’Assessore per l’organizzazione e il personale, scelto anche tra persone estranee all’amministrazione, di riconosciuta e comprovata esperienza e competenza nelle materie previste dalla presente legge, in possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione all’impiego presso la Provincia, assunto con contratto non superiore a cinque anni rinnovabile alla scadenza.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono istituti nell’ambito del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, in aggiunta al numero degli uffici di cui all’articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, ulteriori due uffici.

3. Per gli stessi fini il numero delle posizioni organizzative di cui all’articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 è aumentato di un’unità.”

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