Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 3. - Studio di impatto ambientale

1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a valutazione dell'impatto ambientale è tenuto a presentare alla Provincia uno studio, redatto a sua cura e spese, tale da consentire di apprezzare le conseguenze della realizzazione del progetto.

2. Lo studio d'impatto ambientale comprende le seguenti informazioni:

a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

b) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità e agli eventuali riflessi nell'economia nazionale e locale;

c) la descrizione del progetto nella quale in particolare sono indicate:

1) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto;

2) le principali caratteristiche dei processi produttivi (con l'indicazione tra l'altro della natura e della qualità dei materiali impiegati);

3) il tipo e la quantità dei residui e delle emissioni previste, inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione sommaria delle eventuali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio ed all'interazione tra questi vari fattori;

f) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto, sull'ambiente:

1) dovuti all'esistenza del progetto;

2) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

3) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente;

h) il riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;

i) il sommario delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lo studio d'impatto ambientale deve inoltre essere corredato dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi che vengono sostituiti ai sensi del medesimo articolo.

4. Il soggetto che promuove l'opera, in relazione alle informazioni che è tenuto a fornire attraverso lo studio di impatto ambientale, ha diritto all'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti. In ogni caso il promotore, qualora ritenga che alcuni degli elementi di cui al comma 2 debbano essere coperti dal segreto industriale o commerciale, può esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata ai sensi dell'articolo 4."

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