N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 21. - Relazione

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale presenterà al Consiglio una relazione sulla sua applicazione con le proposte di adeguamento eventualmente ritenute opportune."

Dalla redazione