Articolo modificato dall'art. 51, comma 2, della L.P. 03/02/1995, n. 1; dall'art. 21, comma 1, della L.P. 11/09/1995, n. 11; dall'art. 58, comma 2 della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 14. - Funzioni del Comitato provinciale per l'ambiente

1. Spetta al Comitato provinciale per l'ambiente:

a) esaminare i problemi ambientali del territorio provinciale, anche con riguardo agli orientamenti e alle iniziative assunte a livello nazionale, transfrontaliero, europeo e internazionale;

b) formulare proposte per le predisposizione del programma di sviluppo provinciale, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e dei progetti strategici in campo ambientale;

c) promuovere metodi di studio e di ricerca per un'adeguata conoscenza della situazione ambientale e prestare il supporto alla Giunta provinciale per la formulazione di atti di indirizzo e coordinamento e di programmazione in materia ambientale;

d) svolgere in generale attività consultiva quanto attiene ai problemi ambientali, anche avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

e) formulare proposte di intervento e proporre l'adozione di specifici provvedimenti e misure a tutela dell'ambiente o in relazione a specifiche situazioni o attività che interessino l'equilibrio ambientale o possano comunque con esso interferire;

f) formulare i pareri preordinati alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente legge nonché svolgere gli altri compiti ad esso affidati dalle vigenti leggi provinciali;

g) valutare la compatibilità e l'adeguatezza delle soglie-limite e dei criteri relativi ai progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale e proporre eventuali modifiche degli stessi.

2. Le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 13 possono essere realizzati dalla Provincia, ovvero mediante la concessione di contributi, fino alla copertura della spesa ammissibile, dai comprensori, dai comuni - anche nell'ambito delle forme collaborative previste dalla normativa regionale sull'ordinamento dei comuni - nonché da altri enti pubblici.

3. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo previsti da specifiche leggi provinciali sono realizzati con le modalità recate delle medesime leggi.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione."

Dalla redazione