N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 46, comma 1, della L.P. 21/12/2007, n. 23; modificato dall'art. 11, comma 3, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 3, comma 1, della L.P. 09/03/2010, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12 ter - Fondo relativo al cambiamento climatico

1. abrogato

2. Per i fini di cui all’articolo 12-bis 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti:

a) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;

b) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per l'energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione e di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;

c) ogni altro intervento individuato dalla Giunta provinciale con la delibera di cui al comma 3, anche ad integrazione delle risorse autorizzate sul bilancio ai sensi delle leggi provinciali di settore per il finanziamento di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico.

3. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua gli interventi di cui al comma 2, lettera c), nonché i criteri e le modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico. Per la gestione del fondo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’articolo 12-bis, commi 4 e 5.

4. Per la realizzazione delle misure comprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, si può provvedere anche avvalendosi delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi settoriali di riferimento.

5. Con i bilanci degli esercizi finanziari successivi, il fondo di cui al comma 2 è integrato con le risorse destinate alla realizzazione di misure ai sensi di questo articolo nei seguenti settori:

a) sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili;

b) ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

c) trasporti e mobilità;

d) edilizia sostenibile;

e) gestione delle risorse idriche;

f) agricoltura e sviluppo rurale;

g) turismo.

6. La Provincia, inoltre:

a) provvede ad individuare annualmente, in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo."

Dalla redazione