N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20, così recitava:

"Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)

1. Al primo comma dell'articolo 3 quater della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, le parole: "3-sexies" sono soppresse.

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1980 è aggiunto il seguente:

"Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione di attuazione può prevedere criteri e modalità semplificate anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e dagli articoli 4 e 6, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate."

3. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1980 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis - Disposizioni in materia di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio di attività alla Provincia. La messa in esercizio di questi impianti è subordinata alla dichiarazione di conformità dell'impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nella deliberazione prevista dal comma 2, resa dall'installatore abilitato ai sensi dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Questa dichiarazione sostituisce ogni provvedimento attestante la conformità alla normativa di prevenzione contro gli incendi relativa all'impianto e alla sua installazione.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i requisiti degli impianti, le modalità per la loro installazione e rimozione e per il loro esercizio, compresa la manutenzione. La deliberazione disciplina anche le modalità di dichiarazione della conformità e i controlli da effettuare da parte della struttura provinciale competente in materia di prevenzione contro gli incendi. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Fino alla data di applicabilità degli articoli 108 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per l'abilitazione a rendere la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista da questo articolo e per la sanzione prevista da questo comma si fa riferimento alle altre norme statali applicate rispettivamente per la certificazione degli impianti, degli edifici pubblici e privati e per la violazione relativa alla mancata esibizione, in sede di controllo, delle dichiarazioni medesime.

3. Per l'installazione degli impianti la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell'acquisto e dell'installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d'inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Questo articolo è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2."

4. I criteri e le modalità previsti dal quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1980, introdotto dal comma 2, possono essere applicati anche ai contributi richiesti e non ancora concessi alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga a quanto previsto dalla previgente disciplina.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'energia con il proprio bilancio."

Dalla redazione