N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 24 - Interventi per lo sviluppo di supporti infrastrutturali

1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico e culturale da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. (SIP) contributi per la realizzazione anticipata di interventi strategici di ammodernamento e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprietà della concessionaria (SIP) medesima, mediante l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l'introduzione di un servizio pilota ISDN nonché eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca tecnologica.

2. Al fine dell'attuazione di quanto disposto da comma 1 i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia autonoma di Trento e la SIP sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione prevede:

a) la programmazione degli interventi mediante un apposito «Progetto triennale, per gli anni 1991-1993, per l'innovazione tecnologica della rete di telecomunicazioni nel territorio della provincia autonoma di Trento», predisposto dalla SIP. Il progetto, aggiornabile di anno in anno, indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli interventi, le relative previsioni di spesa nonché le potenziali applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo, in armonia con le priorità e le esigenze del territorio provinciale;

b) le modalità di attuazione del progetto triennale mediante un piano esecutivo per ciascun anno di riferimento del progetto medesimo;

c) le modalità di concessione ed erogazione del contributo annuale, anche in via anticipata, nonché di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa sostenuta.

3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati nella forma di contributi annui costanti in misura non superiore al 7 per cento, della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di dieci anni.

4. Per gli impianti da realizzare ai sensi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di lire 1.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2001 e di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2002."

Dalla redazione