Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010 n. 17, così recitava:

“Art. 40 (Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4) — 1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2000 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Detti giorni comprendono comunque quelli dall’1 al 24 dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell’anno per i comuni ad economia turistica invernale individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e cinque domeniche o festività per i restanti comuni. Il 25 e il 26 dicembre non possono essere oggetto della deroga di cui al presente comma.”

2. In prima applicazione di quanto previsto dal comma 1, i comuni possono individuare per l’anno 2007 la quinta domenica o festività prevista entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.”

Dalla redazione