Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 8 - Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia.”".

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