Comma abrogato dall'art. 46, comma 3, della L.P. 29/12/2005, n. 20, così recitava:

"1. La Giunta provinciale assegna alla società di cui all'articolo 4 contributi di gestione in misura pari alla differenza fra i costi standardizzati di gestione ed i ricavi delle tariffe, calcolati in riferimento al grado di copertura minima dei costi con le entrate tariffarie fissato nell'accordo di programma."

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