Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 26 - Misure straordinarie per fronteggiare le emergenze connesse alla crisi economica

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dalla normativa provinciale di settore e in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente e con strumenti flessibili le conseguenze della crisi economica in atto, la Provincia può approvare piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale. La Provincia sottopone a parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro dieci giorni, i piani, le delibere e gli altri strumenti di finanziamento da approvare in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale.

2. È istituito il fondo per fronteggiare le emergenze economiche. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal predetto fondo, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa riferiti ai settori di spesa interessati dagli interventi e dalle iniziative di cui al comma 1. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dal fondo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nell'elenco citato.

3. La Giunta provinciale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 2 della medesima legge, può approvare gli strumenti previsti dal comma 1 individuando misure non previste nella normativa provinciale di settore - anche sotto forma di incentivi e di interventi di finanziamento, di garanzia o di sistema o comunque destinati ad una generalità di imprese - o regolando diversamente misure già previste; resta fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. L'adozione delle misure ai sensi di questo comma è subordinata al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere nel termine di dieci giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta può prescinderne.

4. Questo articolo trova applicazione fino all'entrata in vigore della legge provinciale di assestamento del bilancio per l'anno 2014, ferma restando la possibilità di dare attuazione, anche successivamente a tale data, ai piani, alle delibere e agli altri strumenti adottati ai sensi dei commi 1 e 3 di questo articolo.

5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 sull'unità previsionale di base 90.15.230 (Fondo per gli interventi anticongiunturali - spese in conto capitale)."

Dalla redazione