Comma aggiunto dall’art. 27, comma 6, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 5, della L.P. 22/04/2014, n. 1, così recitava:

"3-quater. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, fermo restando quanto previsto da norme specifiche, gli enti locali, la Provincia e le loro società mettono a disposizione di enti e istituzioni, a titolo gratuito e sulla base di convenzioni, immobili di proprietà e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi socio-sanitari."

Dalla redazione