Articolo aggiunto dall’art. 33, comma 2, della L.P. 30/12/2014, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 46, comma 6, della L.P. 06/08/2019, n. 5, così recitava:

"Art. 19-ter - Copertura degli oneri connessi alla responsabilità civile nei confronti di terzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. La Provincia, attraverso specifici trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede al pagamento delle somme dovute da quest'ultima a titolo di responsabilità civile nei confronti di terzi, limitatamente alla quota non coperta dai contratti di assicurazione che l'azienda stipula secondo le direttive eventualmente impartite dalla Giunta provinciale."

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