Articolo abrogato dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

L’articolo 131 così recitava:

“Art. 131

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma gli edifici destinati all'attività agrituristica, a seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'attività agrituristica, sono vincolati all'uso agricolo ai sensi dell'articolo 112, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."”

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