Articolo abrogato dall’art. 84, comma 2, della L.P. 01/07/2011, n. 9, così recitava:

Art. 46 - Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Il comma 1 dell’articolo 18-ter della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, articolo come inserito dall’articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio antincendi e protezione civile della Provincia espleta il servizio antincendi presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello, mediante l’impiego di vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente o ai corpi volontari e provvede altresì all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e della capacità tecnica degli addetti."

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18-ter della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, articolo come inserito dall’articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nella determinazione della quota variabile relativa al concorso finanziario da assegnare ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) si tiene conto, secondo criteri e modalità fissati con il provvedimento di cui al medesimo articolo 41, comma 6, dei servizi espletati dai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi del comma 1.".

Dalla redazione