Articolo aggiunto dall’art. 75, comma 1, della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 2-bis - Opere strategiche

1. Ferma restando l’applicazione delle leggi provinciali di settore, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle opere individuate dalla Giunta provinciale tra quelle previste dagli strumenti di programmazione provinciale, che rivestono carattere strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dai medesimi strumenti. Continuano ad applicarsi l’articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), nonché l’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 relativo al piano generale degli interventi per la viabilità.

2. Il provvedimento d’individuazione delle opere di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino