Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 1 della L.P. 1/08/2003, n. 5.

Per una disposizione transitoria sulla sua efficacia vedi il comma 2 dello stesso art. 17.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 8-bis - Opere di rilevanza provinciale degli enti locali

1. Ferma restando l’applicazione delle leggi provinciali di settore e quanto diversamente disposto dal presente articolo, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, e dall’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 3, dall’articolo 4, con esclusione dei commi 1 bis, 1-ter e 11, dall’articolo 5, con esclusione dei commi 1, 3 e 4, dall’articolo 6 e dall’articolo 7, con esclusione del comma 3, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali i competenti organi comunali. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

2. All’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3 e 7, provvede direttamente l’ente locale competente alla realizzazione dell’opera.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia della conferenza di servizi sul progetto definitivo l’ente locale adotta il relativo atto di approvazione. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all’unanimità della decisione, l’ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo dell’ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro trenta giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell’ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l’invio alla Giunta provinciale nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.

5. All’accertamento di conformità urbanistica dell’opera previsto dall’articolo 5 provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni prevista dall’articolo 5, comma 2, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione dell’opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all’effetto di variante previsto dall’articolo 5, comma 5, la procedura si estingue; in caso di pronuncia favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull’effetto di variante si pronuncia la Giunta provinciale.

6. L’ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante una specifica convenzione, l’indizione della conferenza di servizi e l’esecuzione degli altri adempimenti procedurali di propria competenza previsti dal presente articolo.”

Dalla redazione