Comma modificato dall’art. 25, comma 11, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della L.P. 17/09/2013, n. 19 la modifica si applica a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 1.

In seguito, il presente comma è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“1. Contro le determinazioni della conferenza di servizi di cui all’articolo 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.”

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