Articolo abrogato dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dall'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14.1, comma 2,";

b) le parole: ", in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile" sono soppresse.

2. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "attività di fattoria didattica" sono inserite le seguenti: "sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico".”

Dalla redazione