Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 28 - Inserimento dell’articolo 24 duodecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 undecies, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24 duodecies - Aiuti per il passaggio generazionale

1. Per promuovere la conservazione del patrimonio di conoscenza delle imprese, la Provincia concede aiuti a sostegno del riassetto organizzativo e societario delle imprese a carattere familiare in fase di passaggio generazionale, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per le finalità del comma 1, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto organizzativo e societario dell’impresa;

b) fino al 50 per cento delle spese di consulenza per l’attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l’azienda in seguito al passaggio generazionale e per l’attività di pianificazione strategica.

3. Con la deliberazione prevista dall’articolo 35 sono definiti i requisiti per l’individuazione delle piccole imprese a gestione familiare e le condizioni per l’accesso agli interventi previsti da questo articolo.”"

Dalla redazione