Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 26 - Inserimento dell’articolo 24 decies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 novies, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24 decies - Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. Per favorire la concessione e il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale delle piccole e medie imprese possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento e al 25 per cento dei costi ritenuti ammissibili ai sensi del comma 2 in funzione, rispettivamente, delle attività di ricerca industriale e delle attività di sviluppo sperimentale all’origine dei diritti di proprietà industriale.

2. Sono ammissibili ad agevolazione:

a) i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda per l’ottenimento dei diritti di proprietà industriale, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda per l’ottenimento dei diritti di proprietà industriale e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. In alternativa ai contributi previsti dal comma 1 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese, indipendentemente dalla loro correlazione a precedenti spese di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).”"

Dalla redazione