Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24 - Inserimento dell’articolo 24-octies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24-septies, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24-octies - Aiuti per l’attività consortile

1. Per favorire la costituzione di reti d’impresa stabili possono essere concessi contributi per la costituzione e l’attività di consorzi e di società consortili finalizzate all’esercizio delle seguenti attività:

a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;

b) l’assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

c) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

d) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

e) la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;

f) l’acquisizione di ordinativi e l’immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

g) le altre attività che si collegano alle iniziative indicate nelle lettere da a) a f).

2. Per accedere ai contributi i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a quindicimila euro. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l’esclusione degli apporti in natura.

3. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un’espressa disposizione dello statuto.

4. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere contributi in misura non superiore all’entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato, con l’esclusione degli apporti in natura. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 4 comporta l’obbligo di mantenere la continuità dell’attività consortile per un minimo di cinque anni; in caso di inosservanza del predetto obbligo il contributo è revocato con il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.”"

Dalla redazione