N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 23 - Inserimento dell’articolo 24-septies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24-sexies, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24-septies - Aiuti alle nuove imprese innovative

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 35 del regolamento (CE) n. 800/2008, per favorire lo sviluppo delle piccole imprese che sostengono elevati investimenti in ricerca e sviluppo può essere concesso un aiuto in conto capitale non superiore a un milione di euro fino all’80 per cento di spese per personale tecnico dipendente in possesso di un diploma di laurea e per progetti di innovazione e ingegnerizzazione di prodotto, realizzati anche dai titolari o soci dell’impresa, eventualmente comprensivi dei servizi di consulenza indicati nell’articolo 24-quinquies.

2. Gli aiuti previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008.”"

Dalla redazione