Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012 n. 20, così recitava:

“Art. 35 - (Inserimento dell’articolo 6-quinquies nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - legge provinciale sul risparmio energetico) — 1. Dopo l’articolo 6-quater della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

“Art. 6-quinquies (Sostegno dell’attività di riqualificazione energetica) — 1. La Provincia interviene attraverso finanziamenti o opportune forme di garanzia a sostegno di fondi promossi dal sistema finanziario per interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici per i quali siano attivate forme di contratti di risparmio energetico garantito con il finanziamento da parte di terzi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beneficiari, le tipologie di iniziative ammissibili, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

3. I rapporti tra la Provincia e i soggetti del sistema finanziario previsti dal comma 1 sono regolati con apposite convenzioni.””

Dalla redazione