N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 17 - Inserimento dell’articolo 24.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24.1 - Finanziamento di borse di studio per promuovere nuove idee imprenditoriali

1. La Provincia può finanziare, anche attraverso l’accesso a fondi europei, borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di due anni assegnate dall’Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall’articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), per promuovere nuove idee imprenditoriali proposte da studenti che stanno per acquisire o hanno acquisito da non più di sei mesi il relativo titolo di studio, o da ricercatori o dottori di ricerca di età non superiore a trentacinque anni impiegati presso organismi di ricerca operanti nel territorio provinciale. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l’applicazione di questo comma.”"

Dalla redazione