N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - Azioni positive per l’imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l’Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;

c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;

f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell’economia provinciale.”"

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